Condizioni di vendita Bosifil Spa
1. Principi generali e ambito di applicazione
1.1 Salvo diverso accordo scritto, i presenti Termini e Condizioni Generali di Vendita (“TCG”), disciplinano le vendite, effettuate da BOSIFIL S.P.A. (“Venditore”), di un prodotto e/o servizi relativi a tale prodotto (nella totalità “Prodotto(i)”). È esclusa l’applicabilità dei termini e condizioni di acquisto dell’Acquirente.
1.2 Nei TCG le definizioni utilizzate avranno i seguenti significati:
“Venditore”: BOSIFIL S.P.A.
“Acquirente”: controparte nel Contratto di Vendita
“Parte”: Venditore o Acquirente
“Parti”: insieme Venditore e Acquirente
“Prodotto(i)”: bene(i) e/o servizio(i) relativo(i) oggetto di fornitura
“Contratto”: la conferma d’ordine, i TCG e qualsivoglia altro termine e condizione concordati e sottoscritti tra le Parti
“Conferma d’Ordine”: la conferma scritta del Venditore all’Acquirente relativa alla fornitura di un Prodotto.
1.3 Il Venditore si riserva il diritto di modificare e/o variare i presenti TCG, allegando tali modifiche e variazioni alle offerte o a qualsivoglia corrispondenza scritta inviata all’Acquirente. Tali modifiche e variazioni si intendono accettate dall’Acquirente in caso di mancata contestazione nei 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione o nella corrispondenza immediatamente successiva.
2. Perfezionamento del contratto
2.1 Il Contratto si intende concluso nel momento in cui l’Acquirente venga a conoscenza della Conferma d’Ordine o comunque con la consegna del Prodotto da parte del Venditore.
2.2 Le offerte emesse da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio del Venditore non sono per lui impegnative fino a quando non siano confermate dal Venditore stesso.
2.3 Ordini, e/o modifiche di ordini, effettuati verbalmente o telefonicamente dovranno essere confermati per iscritto dall’Acquirente entro 2 (due) giorni lavorativi successivi.
3 Documentazione tecnica e campioni
3.1 L’Acquirente dichiara di aver negoziato per ciascun Contratto direttamente con il Venditore, ricevendo adeguata illustrazione delle caratteristiche tecniche, strutturali e commerciali del Prodotto.
3.2 Le Parti convengono che le caratteristiche, i prezzi, i pesi, i colori, le rese e gli altri dati figuranti nei cataloghi, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del Venditore, cosi come i campioni inviati all’Acquirente, hanno carattere di indicazioni approssimative e non sono impegnativi, se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell’offerta o nella Conferma d’Ordine del Venditore.
4. Imballi
4.1 Il Venditore preciserà, ove necessario, in fattura o in altro documento allegato, l’elenco e la quantità dei materiali di imballo – quali cops, subbi, porta subbi, separatori in legno o plastica, pallets – che sono e restano di sua proprietà. Tali materiali sono concessi in uso gratuito e temporaneo all’Acquirente e devono essere restituiti al Venditore, ai sensi dell’art. 1809 del Codice Civile, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di consegna dei prodotti (120 (centoventi) giorni per le consegne via mare). Detti termini non si applicano per i settori raschel e pizzi per i quali la decorrenza di restituzione sarà di 180 (centottanta) giorni dalla data di consegna (210 (duecentodieci) giorni per le consegne via mare). I termini di resa dei materiali di imballo sono quelli pattuiti e indicati nella Conferma d’Ordine.
4.2 La mancata restituzione dei materiali di imballo nei termini previsti, oppure la restituzione di materiali deteriorati, comporterà l’obbligo dell’Acquirente di rimborsarne il costo a nuovo al Venditore che viene autorizzato sin d’ora ad emettere relativa nota di addebito.
5. Consegna e trasferimento del rischio
5.1 Salvo diversa pattuizione, esplicitata nella Conferma d’Ordine o in fattura, la consegna del Prodotto si intende Franco Fabbrica del Venditore. Il riferimento ad eventuali termini commerciali (EXW, FCA, FOB, CIF, etc.) è in ossequio a quanto previsto dalle Incoterms 2000.
5.2 I termini di consegna indicati, salvo sia espressamente previsto dalle Parti, non sono essenziali e possono essere prorogati, in misura ragionevole, dal Venditore. Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini concordati.
5.3 Il Venditore potrà effettuare consegne parziali, procedendo alla consegna del Prodotto disponibile e successivamente di quella residua man mano si renderà disponibile. La mancanza di disponibilità di parte del Prodotto non costituirà motivo di risoluzione del Contratto il quale rimane valido per la parte eseguibile.
5.4 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna il Prodotto, anche in caso di consegne parziali e anche quando il Prodotto venga consegnato prima della data di consegna stabilita o successivamente a tale data.
Qualora l’Acquirente non abbia preso in consegna il Prodotto, il Venditore potrà: a) immagazzinare il Prodotto a rischio, pericolo e spese dell’Acquirente; b) spedire la merce, in nome e per conto, ed a spese dell’Acquirente, alla sede di quest'ultimo; c) vendere con qualsiasi mezzo il Prodotto per conto dell’Acquirente, trattenendo dal ricavato l'intero prezzo dovuto, nonché le spese sostenute. Sono fatti salvi i maggiori danni subiti.
5.5 I rischi relativi alla fornitura passano all’Acquirente al più tardi al momento in cui il Prodotto lascia lo stabilimento del Venditore, salvo che il termine commerciale o le norme applicabili non prevedano un momento anteriore. Se l’Acquirente non prende in consegna il Prodotto alla data convenuta, per causa diversa da colpa o dolo del Venditore, qualora il rischio non sia già passato ai sensi del precedente comma, i rischi passano in ogni caso all’Acquirente al più tardi alla data di consegna convenuta.
6 Pesi, prezzi e pagamenti
6.1 Laddove la vendita del Prodotto avvenga a peso, la determinazione avverrà applicando le norme BISFA. In fattura verrà esposto il peso commerciale calcolato e l’Acquirente pagherà le quantità effettivamente consegnate.
6.2 È ammessa una tolleranza in aumento o in diminuzione, rispetto al peso commerciale ordinato e/o riportato sulla Conferma d’Ordine, del 10%.
6.3 I prezzi del Prodotto si intendono Franco Fabbrica del Venditore, salvo diversa pattuizione, riportata nella Conferma d’Ordine.
6.4 I pagamenti, e ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore, si intendono netti al domicilio del medesimo. I pagamenti debbono essere effettuati nei modi e alla scadenza o scadenze concordati dalle Parti e riportati nella Conferma d’Ordine. In assenza di diversa pattuizione scritta il pagamento è dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna.
6.5 I pagamenti dilazionati saranno accordati fino ad un’esposizione massima definita di volta in volta dal Venditore con ciascun Acquirente; al raggiungimento di tale fido massimo, i Contratti saranno evasi solo a fronte di un pagamento anticipato o in altro modo garantito. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del Venditore non si considerano effettuati finché le relative somme non pervengono al Venditore.
6.6 Ogni pagamento effettuato non in contanti si intenderà fatto “pro solvendo” senza quindi che intervenga novazione delle presenti condizioni. In caso i pagamenti vengano previsti a mezzo tratte o ricevute bancarie queste si intendono sempre autorizzate.
6.7 Nel caso di consegne ripartite, al Venditore è riservato il diritto di sospendere le consegne qualora vi sia ritardo, differimento o rateizzazione dei pagamenti dei Prodotti già consegnati nonché di risolvere il Contratto, anche solo per la parte ancora ineseguita, mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno. La stessa facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta o di sospendere le consegne è data al Venditore quando non sia fornita idonea garanzia o nel caso in cui l'Acquirente sia sottoposto a procedura concorsuale. È sempre facoltà del Venditore risolvere il Contratto con semplice comunicazione scritta in caso di ritardato pagamento, oltre il 15° (quindicesimo) giorno, di qualsiasi somma dovuta al Venditore da parte dell’Acquirente.
6.8 Ai sensi dell’art. 1462 del Codice Civile, il pagamento del prezzo dei Prodotti non può essere evitato o ritardato da eventuali eccezioni, reclami e contestazioni dell’Acquirente.
6.9 Il ritardo nel pagamento, anche legato a forniture precedenti, attribuisce al Venditore il diritto di sospendere l’esecuzione del Contratto fino all’adempimento dei sospesi, nonché il diritto di variare le modalità di pagamento per le forniture successive. L’Acquirente non potrà far valere eventuali inadempimenti del Venditore se non è in regola con i pagamenti.
6.10 Il Venditore ha diritto - a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora – agli interessi moratori nella misura determinata secondo quanto disposto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231.
6.11 Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti del Venditore.
7 Divieto di rivendita
7.1 È patto essenziale del Contratto che i Prodotti sono ceduti allo scopo di essere utilizzati nelle lavorazioni dell’Acquirente e, pertanto, è fatto divieto allo stesso, salvo preventiva espressa autorizzazione scritta del Venditore, di rivendere in Italia o all’estero i Prodotti acquistati allo stato originale in cui gli ha ricevuti. Termini e condizioni generali di vendita Pagina 2 di 3 Redatto da: Uff _Legale Approvato da: Legale Rappresentante Emissione N° 1 del: 04/05/2009 Revisione N° 1 del: 11/01/2010
8 Garanzia e reclami
8.1 La garanzia è limitata ai soli difetti del Prodotto conseguenti a difettosità di materiale o di fabbricazione riconducibili al Venditore, e non si applica nel caso in cui l’Acquirente non provi di aver effettuato un corretto stoccaggio.
Inoltre la garanzia è limitata al Prodotto nello stato originario non trasformato. Il Venditore non assume alcuna garanzia per le lavorazioni e/o l’uso del Prodotto da parte dell’Acquirente, che decide autonomamente, sulla base del proprio know-how produttivo, l’idoneità all’impiego nel processo cui egli lo destinerà.
8.2 All’atto del ricevimento l’Acquirente ispezionerà immediatamente il Prodotto e la relativa corrispondenza/documenti di spedizione. L’Acquirente è obbligato a segnalare sul documento di consegna/CMR, difetti palesi o incongruenza sulla quantità dei colli forniti.
8.3 Qualsiasi reclamo riguardante il peso e la qualità del Prodotto sarà accettato solamente se inviato, per iscritto, al Venditore entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta e comunque entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento. Il reclamo dovrà essere accompagnato da documenti giustificativi e, ove possibile, da un campione del Prodotto reclamato e di ogni altra ulteriore informazione (es. numero lotto, etc.) utile alla tracciabilità.
Il mancato rispetto del termine indicato nel comma precedente comporta l’accettazione incondizionata del Prodotto e la decadenza di ogni diritto di garanzia.
Al Venditore non sono in alcun modo addebitabili i costi e/o le spese sostenute dall’Acquirente o da terzi per test, analisi, consulenze e ispezioni da essi condotti.
8.4 Entro un lasso temporale ragionevole, il Venditore provvederà alle verifiche correlate alle contestazioni formulate e, in caso di accettazione, provvederà alla sostituzione del Prodotto, con spese di trasporto – da e per la sede dell’Acquirente – a carico del Venditore, a fronte della restituzione della merce oggetto del reclamo con i limiti di cui all’Art. 9.
A propria insindacabile volontà il Venditore potrà, in alternativa o ad integrazione della sostituzione del Prodotto reclamato, procedere ad indennizzare l’Acquirente attraverso un risarcimento del danno e o riduzione di prezzo, pur nei limiti del successivo Art. 9.
8.5 Per i Prodotti venduti con classifica inferiore o di seconda scelta, come pure per i cascami, è espressamente esclusa qualsiasi garanzia per difettosità o non conformità.
8.6 Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
9 Limitazione di responsabilità
9.1 Le garanzie indicate all’art. 8 è sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità del Venditore comunque originata da Prodotto fornito; in particolare l’Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del Contratto.
9.2 L’Acquirente decade dal diritto di garanzia se non è in regola con i pagamenti.
9.3 Il Venditore non è responsabile in alcun modo delle garanzie rilasciate dall’Acquirente a terzi, incluse, senza limitazioni, eventuali garanzie riguardanti il periodo di vita utile e di durata dei Prodotti, della merce realizzata con il Prodotto o di quella in cui il Prodotto viene incorporato.
9.4 In nessuno caso il Venditore è responsabile per le eventuali perdite di profitto o di lucro cessante, per qualunque altro tipo di danno economico, per i danni indiretti, conseguenti, derivanti o in relazione all’uso, alle condizioni, al possesso, alla performance, alla mancata o ritardata consegna dei Prodotti, anche nel caso che il Venditore sia stato informato o sia venuto a conoscenza di detti danni.
9.5 La responsabilità del Venditore, in ogni caso, non potrà superare il valore del Prodotto fornito.
9.6 Il venditore sarà in ogni caso esentato da proprie responsabilità afferente vizi occulti e/o comunque dallo stesso non conoscibili utilizzando la normale diligenza.
10 Forza maggiore
10.1Nessuna delle Parti sarà responsabile per il mancato adempimento di qualsiasi disposizione del Contratto, salvo l’obbligo di corrispondere un’eventuale somma dovuta o di fornirne la garanzia, se tale adempimento è stato ritardato, ostacolato o impedito da una circostanza o avvenimento al di fuori di ogni ragionevole controllo oppure da uno sciopero, un malfunzionamento o una chiusura temporanea dello stabilimento o dall’incapacità del Venditore di acquisire materiali o servizi dalle abituali fonti di approvvigionamento a termini economici ragionevoli (“Evento di forza maggiore”). Se un Evento di forza maggiore a uno o più fonti di approvvigionamento del Venditore risultasse in un calo del Prodotto disponibile rispetto a quello richiesto dai suoi obblighi di fornitura, il Venditore suddividerà quantità ridotte di Prodotto tra l’Acquirente stesso, e altri suoi clienti secondo correttezza e ragionevolezza. Al Venditore non potrà essere richiesto di acquistare Prodotto per colmare gli eventuali cali di Prodotto risultanti da un Evento di forza maggiore. In questo caso, l’Acquirente potrà acquistare la quantità di Prodotto mancante da altre fonti, a rischio e costi dell’Acquirente stesso.
11 Riserva di proprietà
11.1 Il Prodotto diverrà di proprietà dell’Acquirente soltanto dopo che questi ha assolto tutti gli impegni derivanti dal suo rapporto commerciale con il Venditore, compresi debiti accessori, risarcimento dei danni, pagamento di assegni o cambiali. Il riservato dominio permane ancora nei casi in cui i singoli crediti del Venditore vengano registrati in un conto corrente e ne venga effettuato e riconosciuto il saldo.
11.2 Il Venditore è autorizzato, senza dilazione o recesso dal Contratto, ad esigere la restituzione dei Prodotti sottoposti a riservato dominio, qualora l’Acquirente sia in ritardo nell’adempimento dei suoi impegni verso il Venditore. Il ritiro dei Prodotti sottoposti a riservato dominio comporta il recesso dal Contratto solo quando questo venga esplicitamente dichiarato per iscritto dal Venditore. Se il Venditore recede dal Contratto, per tutto il periodo in cui ha ceduto l’uso della cosa può richiedere un compenso adeguato.
11.3 Lavorando il Prodotto sottoposto a riservato dominio l’Acquirente opera per conto del Venditore, senza tuttavia poter avanzare nei confronti di questo alcuna pretesa per la lavorazione effettuata. Il diritto di proprietà del Venditore si estende alle merci ottenute dalla lavorazione del Prodotto sottoposto a riservato dominio. Se il Prodotto sottoposto a riservato dominio viene lavorato assieme a merce di proprietà di terzi, o viene mescolato o unito a merce di proprietà di terzi, il Venditore acquisisce il diritto di comproprietà sulle merci così ottenute in base alla proporzione tra i valori di fattura del Prodotto in riservato dominio e quelli della merce di terzi. Se il Prodotto in riservato dominio è mescolato o unito a merce principale dell’Acquirente, questi cede immediatamente al Venditore i suoi diritti di proprietà nei confronti della nuova merce.
11.4 L’Acquirente s’impegna a conservare con cura il Prodotto sottoposto a riservato dominio e a provvedere a proprie spese alla sua manutenzione e riparazione. Egli è tenuto inoltre ad assicurarlo a proprie spese contro furti e danni con la diligenza del buon commerciante. Egli cede con ciò anticipatamente al Venditore qualsiasi diritto derivante dai contratti di assicurazione.
11.5 Finché adempie regolarmente ai suoi impegni verso il Venditore, l’Acquirente è autorizzato a disporre, nell’ambito della normale gestione aziendale, del Prodotto sottoposto a patto di riservato dominio. Questo non vale qualora tra l’Acquirente e i suoi clienti sia stato concordato e viga un divieto di cessione del credito relativo al prezzo di acquisto. L’Acquirente non è autorizzato a dare tale Prodotto in pegno, a cederlo in garanzia o a costituire su di esso vincoli di altro genere. In caso di vendita l’Acquirente deve subordinare il trasferimento di proprietà al completo pagamento del Prodotto da parte del suo acquirente.
11.6 L’Acquirente cede in anticipo al Venditore, a garanzia di tutti i diritti spettanti nei suoi confronti in virtù del loro rapporto d’affari, qualsiasi diritto derivante dalla vendita del Prodotto che viene sottoposto a patto di riservato dominio, unitamente a tutti i diritti accessori e garanzie, compresi assegni e cambiali. Se il Prodotto sottoposto a riservato dominio viene venduto insieme ad altre cose ad un prezzo globale, la cessione si limita alla quota proporzionale della fattura del Venditore per il Prodotto sottoposto a riservato dominio unitamente venduta. Se vengono vendute merci di cui l’Acquirente ha la comproprietà di cui al comma 11.4, la cessione si limita a quella parte del credito che corrisponde alla quota di comproprietà del Venditore. Se l’Acquirente utilizza il Prodotto sottoposto a riservato dominio per trasformare dietro compenso merci di proprietà di terzi, dovrà cedere anticipatamente al Venditore a titolo di garanzia il diritto al compenso nei confronti di terzi. Finché assolve regolarmente i suoi impegni di pagamento l’Acquirente è autorizzato a riscuotere in proprio i crediti derivanti da una vendita ulteriore o dalla trasformazione del Prodotto. Non è invece autorizzato a costituire pegni o a cessioni di nessun genere su questi crediti.
11.7 Qualora il Venditore ritenga compromessa la realizzazione delle sue pretese, l’Acquirente ha l’obbligo di comunicare, su richiesta, la cessione ai propri acquirenti e di fornire al Venditore tutte le documentazioni ed informazioni necessarie. L’Acquirente è inoltre obbligato a comunicare tempestivamente al Venditore eventuali pretese di terzi sul Prodotto sottoposto a riservato dominio e su diritti ceduti.
11.8 L’Acquirente, in caso di insolvenza, dovrà consentire al Venditore di riprendere possesso dei Prodotti oggetto della riserva di proprietà.
12 Interpretazione, modifiche, clausole invalide
12.1 Ogni richiamo a listini prezzi, TCG od altro materiale del Venditore si intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso. Termini e condizioni generali di vendita Pagina 3 di 3 Redatto da: Uff _Legale Approvato da: Legale Rappresentante Emissione N° 1 del: 04/05/2009 Revisione N° 1 del: 11/01/2010
12.2 Ogni modifica od integrazione fatta dalle Parti ai Contratti cui si applicano le presenti TCG dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità.
12.3 La deroga ad una o più disposizioni delle presenti TCG non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà disapplicare le TCG nel loro insieme.
13 Privacy
13.1 L’Acquirente fornirà i propri dati personali necessari e utili per l’esecuzione degli obblighi contrattuali, nonché quelli richiesti per il rispetto di specifiche disposizioni normative.
13.2 Il Venditore e l’Acquirente conformeranno il trattamento dei dati personali alle prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, comprese quelle relative all’adeguamento alle misure di sicurezza.
14 Foro competente
14.1 Per ogni controversia derivante dalle presenti TCG o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.
15 Legge applicabile
15.1 I Contratti conclusi le Parti per la fornitura dei Prodotti nonché i diritti e gli obblighi dalla stessa derivanti saranno regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana. È esclusa l’applicazione della convenzione dell’Aia relativa al diritto uniforme sulla vendita internazionale delle merci, della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale delle merci o di altre convenzioni relative alla legge applicabile alla vendita della merce e/o servizi.